Art. 9.
(Attribuzioni del Comitato).

      1. Il Comitato esercita le seguenti attribuzioni:

          a) assicura l'osservanza delle norme poste a tutela dei diritti della persona offesa dal reato;

          b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione;

 

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          c) indica le linee di indirizzo e di programma per le attività degli sportelli di cui all'articolo 10 e delle istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime operanti sul territorio dello Stato, differenziando i relativi servizi a seconda del tipo di reato subìto;

          d) delibera sulle domande di elargizione con le modalità indicate all'articolo 6, commi 3 e 5, fissandone il relativo ammontare, tenendo conto dell'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dalla persona offesa dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in funzione delle sue necessità immediate, di eventuali altri risarcimenti o rimborsi dalla stessa ottenuti a qualunque titolo per i medesimi danni, stabilendo altresì se l'elargizione debba essere corrisposta in una o più soluzioni;

          e) delibera sulla concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 6, comma 4;

          f) delibera sulla revoca dell'elargizione nei casi previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7;

          g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli interessi della vittima non residente nel territorio dello Stato italiano.